Art. 9.
(Agevolazioni fiscali).

      1. Alle università della terza età e alle associazioni o federazioni che le gestiscono ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, sono riconosciute ed estese tutte le agevolazioni fiscali previste per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per le organizzazioni di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.